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Fatturazione elettronica in campo condominiale: quali risvolti?

12/10/2023
Fatturazione elettronica in campo condominiale: quali risvolti?
EnterprisePMIProfessionisti
Il condominio non è un soggetto obbligato a ricevere le fatture nel solo formato elettronico, ma può riceverle anche in modalità analogica, qualora il fornitore non si sia ancora dotato del sistema di fatturazione elettronica. Per quanto concerne la figura dell’amministratore condominiale, se non soggetto all’obbligo di fattura elettronica, può emettere le fatture per i propri compensi in formato analogico, tenendo ben presente che, qualora si trovi in regime fiscale forfettario, dal 1° gennaio 2024, dovrà dotarsi obbligatoriamente del sistema di fatturazione elettronica, indipendentemente dalla soglia di ricavi e compensi.

L’amministratore di condominio è tenuto all’emissione della fattura elettronica?

L’universo del sistema di fatturazione elettronica, piano piano, comincia a coprire tutti i settori e campi economici, estendendosi via via a tutte le attività e/o professioni. Ma, in tema di condomìni, quali sono le novità per gli amministratori?
Ad oggi, l’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge:
  • tutti i contribuenti che si trovano in regime ordinario;
  • coloro che, dal 1° luglio 2022, pur risultando in regime forfettario, nell’anno antecedente abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 25.000.
Tale ampliamento deve essere attentamente valutato e considerato dai vari amministratori di condominio, sia per quanto riguarda la loro posizione, sia per ciò che concerne, invece, il “lato fornitori”, ossia:
  • nel primo caso, se l’amministratore condominiale si trova in regime forfettario e ha superato tali limiti, dovrà adeguarsi al sistema di fatturazione elettronica ed emettere il relativo documento in formato elettronico nei confronti del condominio;
  • nel secondo caso, invece, l’amministratore dovrà prestare attenzione al caso dei fornitori del condominio, che saranno sempre in numero maggiore ad adottare il sistema di fatturazione elettronica, cosicché il condominio stesso riceverà un numero considerevole di documenti fiscali attraverso l’apposito canale SdI.

Occorre, poi, precisare come, dal 1° gennaio 2024, si avrà un’estensione completa e globale della fatturazione elettronica a tutti i soggetti interessati dal regime forfettario, indipendentemente dalla soglia dei ricavi e compensi.

Quindi, dal prossimo anno, gli amministratori condominiali che saranno in regime forfettario e non si siano ancora adeguati alla fatturazione elettronica dovranno adottare tale sistema, cercando, però, di non attendere l’ultimo momento, per evitare problematiche di vario genere.

È obbligatoria l’emissione della fattura elettronica al condominio?

Un tema molto dibattuto riguarda la questione se il condominio, indipendentemente dalla posizione dell’amministratore, sia obbligato a ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico.
Per spazzare il campo da ogni possibile dubbio, il condominio non è un soggetto obbligato alla ricezione delle fatture in formato elettronico. Infatti, risultando titolare del solo codice fiscale, la posizione è parificabile a quella del consumatore finale, il quale, appunto, non ha l’obbligo di ricevere le fatture nel solo formato elettronico.
  1. Pertanto, se il fornitore del condominio non ha ancora aderito al sistema di fatturazione elettronica, potrà essere inviato il documento fiscale in copia analogica.
  2. Poi si può sempre ipotizzare, anche per finalità meramente di semplificazione, di volere optare per la ricezione della fattura elettronica, al fine di snellire sia la ricezione, che la conservazione della documentazione.
  3. Tornando, poi, al tema dell’emissione del documento fiscale al condominio, visto che non vi è l’obbligo di ricezione della fattura nel solo formato elettronico, può sempre accadere che il fornitore sia obbligato (oppure abbia optato) all’emissione della fattura elettronica. In tale caso, si ricorda che il condominio va ragguagliato al consumatore finale, in quanto titolare del codice fiscale. Pertanto, il fornitore dovrà emettere la fattura, indicando nel campo dell’identificativo fiscale del destinatario il valore convenzionale 0000000 (7 zeri).
Di conseguenza, la fattura elettronica verrà trasmessa al sistema SdI e l’amministratore potrà:
  • visionarla nel cassetto fiscale, all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate
oppure
  • qualora si sia dotato di un gestionale, riceverla all’interno del proprio software
In ogni caso, si potrà chiedere al fornitore la copia di cortesia della fattura elettronica, tenendo, però, ben presente che l’unico documento valido, ai fini fiscali, è la copia elettronica.

A cura di Wolters Kluwer