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Fatturazione elettronica: dichiarazione IVA precompilata dal 2020

01/05/2019
Dichiarazione IVA precompilata dal 2020
PMIPrivatiProfessionisti

La dichiarazione IVA sarà preparata dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 2020. È quanto prevede la legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018). Sarà la stessa Agenzia a compilare i registri IVA vendite ed IVA acquisti nonché a provvedere alla liquidazione dell’imposta. Un decisivo cambio di rotta che sgraverà il contribuente da una serie di incombenze amministrative.

Dal 2020 arriva la dichiarazione precompilata IVA. Lo prevede il decreto fiscale 2019
In particolare, in base all’art. 15, comma 1-bis, del provvedimento, il nuovo art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 dispone che - a partire dalle operazioni IVA 2020 - nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri IVA acquisti ed IVA vendite;
b) liquidazione periodica IVA;
c) dichiarazione annuale IVA.

In altri termini, a partire dal 2020, i soggetti passivi IVA residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti che dispongono in Italia di una stabile organizzazione possono beneficiare delle suddette bozze, dal momento che i dati relativi alle operazioni poste in essere (vendite ed acquisti) sono già in possesso dell’Agenzia:
- le operazioni domestiche, ossia quelle realizzate tra soggetti passivi IVA o con consumatori finali, sono documentate dal 1° gennaio 2019 dalla fattura elettronica che viene trasmessa attraverso il Sistema di Intercambio;
- le operazioni estere, ossia quelle effettuate o ricevute verso/da soggetti non residenti (UE e extra-UE), richiedono l’invio dello spesometro entro la fine del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura. Si ricorda che, sebbene non costituisca un obbligo, è ammessa la possibilità di emettere in formato XML anche le fatture relative ad operazioni realizzate con soggetti non residenti. In tal caso, pertanto, i dati relativi a queste operazioni non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’invio dell’esterometro, il quale, in tal caso, riguarderà soltanto gli acquisiti da soggetti non residenti (acquisti di beni e servizi da soggetti UE, e acquisti di servizi da soggetti extra-UE);
- per le operazioni documentate dai corrispettivi, dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019
Pertanto, avendo a disposizione tutti i dati relativi alle operazioni IVA, l’Agenzia non solo può procedere ad effettuare la registrazione negli appositi registri, ma anche a liquidare l’imposta e, quindi, a predisporre la dichiarazione annuale IVA da inviarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui le operazioni di riferiscono.

In termini concreti, dal 2020 i contribuenti saranno quasi del tutto esonerati dagli adempimenti IVA
L’invio sistematico dei dati delle operazioni realizzate e ricevute mediante i suddetti strumenti e la fattura elettronica, sgrava i contribuenti da tutta una serie di adempimenti. Ciò rappresenta una semplificazione non di poco conto, se solo si considerano le risorse che solitamente sono impiegate per effettuarli.

I soggetti passivi IVA, che, anche per il tramite di intermediari abilitati, convalidano le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate o provvedano ad integrarle, sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA.
L’obbligo resta, invece, per i soggetti che - previa opzione, vincolante per almeno un triennio - decidono di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. 

A cura di Wolters Kluwer