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e-fattura differita: indicazione dei DDT e data da riportare in fattura

13/09/2019
e-fattura differita
PMIProfessionisti
Una delle questioni di maggiore interesse collegate all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è quella relativa alla data da indicare nel documento, con particolare riferimento all’ipotesi di emissione della fattura differita.

Con la circolare n. 14/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha (finalmente) risolto la questione, precisando che la fattura differita deve riportare la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale la stessa si riferisce anche se viene inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo.

La data da indicare nella e-fattura

In ordine alla data da indicare nel campo "Data" del file XML, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nello stesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione
In caso di fattura immediata tale data coincide con la data di effettuazione dell’operazione; diversamente nell’ipotesi di fattura differita, la data da indicare è quella dell’emissione della fattura.
Dal punto di vista operativo questo comporta che, nel caso di una prestazione di servizi che si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, la fattura immediata deve riportare quale data di  quella del pagamento del dovuto.
Diversamente, nel caso di emissione di fattura differita per una serie di forniture di beni effettuate nel corso di un mese e scortate dal DDT, la data da indicare nella fattura coincide con quella della sua emissione e trasmissione al Sistema di Interscambio.
La data di effettuazione dell’operazione deve risultare dai DDT che devono essere puntualmente riportati nella fattura.
Tale interpretazione si traduce in termini concreti come segue: la fattura differita relativa a una serie di cessioni di beni effettuate nel mese di maggio deve essere emessa e trasmessa al SdI entro il 15 giugno.
Tuttavia, molti sistemi operativi permettono di emettere la fattura con data dell’ultimo giorno del mese a cui la stessa di riferisce, sebbene la trasmissione al SdI possa essere effettuata nei primi giorni del mese successivo.
Tale comportamento non è però in linea con i dettami normativi. 
Con la circolare n. 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha risolto il problema, chiarendo che la fattura differita può essere emessa indicando la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale si riferisce.
In termini operativi, pertanto, nel caso di tre cessioni di beni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, la fattura elettronica può essere emessa con data 28 settembre 2019 e può essere inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
L’IVA relativa a tale fattura - benché emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni - concorrerà alla liquidazione IVA relativa del mese nel quale le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA. 
Assosoftware, in risposta a una FAQ del 28 giugno 2019, ha proposto un’altra soluzione al problema. 
Ipotizzando che siano state effettuate due cessioni e che i relativi DDT siano rispettivamente datati 20 e 28 settembre 2019, il soggetto passivo può predisporre la fattura differita:
  • il 30 settembre, riportando tale data nel campo “Data” del file XML ed inviandola al SdI lo stesso giorno;
  • il 5 ottobre 2019, riportando tale data nel file XML e contestualmente inviarla al SdI;
  • il 15 ottobre, inserendo nel campo “Data” del file XML il giorno 28 o eventualmente 20 settembre.
DDT Data predisposizione fattura Data trasmissione allo SdI
2, 20 e 28 settembre 2019 28 settembre 2019 28 settembre 2019
28 settembre 2019 entro il 15 ottobre 2019
30 settembre 2019 30 settembre 2019
5 ottobre 2019 5 ottobre 2019
2 o 20 o 28 settembre 2019 entro il 15 ottobre 2019

Indipendentemente dalla soluzione adottata, l’imposta concorre alla liquidazione IVA del mese di settembre 2019.

A cura di Wolters Kluwer


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