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Esterometro e forfettari: nessuno sconto sulle sanzioni

28/10/2022
Esterometro e forfettari: nessuno sconto sulle sanzioni
PMIProfessionisti
Dal 1° luglio i soggetti forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico e, per effetto dell’abrogazione dell’esterometro, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni attive e passive poste in essere con soggetti esteri con l’emissione di un documento in formato XML.
Non è prevista alcuna esimente in caso di mancata comunicazione nei tempi dovuti. Pertanto, l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere è punita con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro è stato abrogato e i dati relativi alle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate in formato XML e-fattura attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Infatti, secondo quanto previsto dal decreto Semplificazioni, dal 1° luglio 2022 i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti utilizzando il SdI, secondo il formato della fattura elettronica.  
Sono escluse da tali obblighi comunicativi:
  • le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento alle operazioni realizzate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

Dalla stessa data del 1° luglio 2022, l’obbligo di trasmettere al SdI i dati delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti in Italia si applica anche nei confronti dei contribuenti forfettari che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Questi soggetti, infatti, non sono più esonerati dall’obbligo di fattura elettronica (obbligo che scatterà in maniera generalizzata dal 1° gennaio 2024).
Pertanto, anche i contribuenti forfettari sono tenuti a trasmettere al SdI la fattura elettronica immediata relativa alle operazioni effettuate dal 1° luglio entro i 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione. Resta fissato al 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione il termine finale per l’emissione della fattura differita.
 
Attenzione
Nel primo periodo di applicazione il nuovo obbligo è accompagnato da un regime sanzionatorio moderato. Infatti, non si applichino le sanzioni per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre), a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.

Anche i contribuenti forfettari sono tenuti a inviare i dati delle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Nello specifico:
  • fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);
  • fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Esempio 1
Un contribuente forfettario effettua un acquisto di un bene da una società francese. La società estera invia la fattura al cliente italiano il 20 settembre 2022 (consegna della merce contestuale). Il contribuente italiano deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tale acquisto entro il 15 ottobre 2022 mediante la creazione di un file XML, indicando nel campo “Tipo documento” il codice TD18.

Esempio 2
Un contribuente forfettario fruisce in data 20 settembre 2022 di un servizio alberghiero a Parigi sostenendo uno spesa pari a 500 euro. Trattandosi di servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, e di valore non superiore a 5.000 euro, il contribuente italiano non è tenuto a trasmettere i dati relativi a tale operazione all’Agenzia delle Entrate tramite lo SdI.

Esempio 3
Un contribuente forfettario rende una prestazione di servizi generica a una società francese. Il contribuente emette la fattura elettronica entro i 12 giorni successivi alla data di ultimazione della prestazione stessa, indicando nel campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX).

Sanzioni
Le violazioni non beneficiano di alcuna esimente in caso di mancata esecuzione della comunicazione nei tempi dovuti.
Pertanto, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite per la trasmissione delle fatture ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A cura di Wolters Kluwer