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Fattura immediata e differita: differenze e novità

25/01/2021
Fattura immediata e differita: differenze e novità
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
La data da indicare nel documento rappresenta uno dei dubbi più frequenti quando si parla di fatturazione elettronica, soprattutto in caso di emissione della fattura differita, una particolare tipologia di fatturazione che, rispetto alla fattura immediata, viene adottata al verificarsi di determinate condizioni.

Vediamo quindi di capire quando si utilizza la fattura differita, in cosa si differenzia dalla fattura immediata, quale data deve essere indicata nelle due tipologie di documento e quali sono le novità introdotte con il nuovo tracciato XML della fattura elettronica, obbligatorio dal 1° gennaio 2021, con particolare riferimento alle tipologie di documento.

Tipologie di fattura

Nell'uso comune possono essere adottati tre tipi di fattura:
  • la fattura immediata, quella generalmente più utilizzata, in cui la data di emissione coincide con la data di effettuazione della operazione;
  • la fattura anticipata, emessa prima dell’effettuazione dell’operazione;
  • la fattura differita, utilizzata per riepilogare le operazioni cessioni/prestazioni effettuate nel mese solare con il medesimo acquirente o committente. Le operazioni fatturate devono essere documentate nella fattura mediante documento di trasporto (DDT) o altra documentazione idonea ad identificare i soggetti tra i quali sono state effettuate le operazioni ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (data, generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati).

E-fatture: termini di emissione

Posto che ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, nel caso specifico della fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015, l’emissione avviene al momento della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).

Per quanto riguarda i diversi termini di emissione:
  • le fatture immediate possono essere emesse, ovvero trasmesse al Sistema di Interscambio, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come previsto a partire dal 1° luglio 2019 dal Decreto Crescita (Legge n. 58/2019), anche se solitamente la fattura immediata viene emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, o comunque entro le ore 24 del giorno dell’operazione (magari per riepilogare più operazioni effettuate in momenti diversi nell’arco della stessa giornata);
  • per le fatture anticipate l'emissione e la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione, che è considerata quale data di effettuazione dell'operazione;
  • la fattura differita deve essere emessa e annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come specificato nell’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972 (c.d. Decreto IVA). Nel caso particolare di triangolazione (cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), la fattura differita deve essere emessa entro la fine del mese successivo.

Fatture immediate: quale data indicare

Quando si emette una fattura elettronica particolare attenzione deve essere prestata alle date da indicare nel documento e più in particolare nel campo <Data> della sezione “Dati generali” del file XML (ossia la vera e propria data documento), che deve essere obbligatoriamente compilato ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.

Nella circolare n. 14/E/2019 di Agenzia delle Entrate, vengono forniti chiarimenti circa il valore della data documento da riportare nella fattura immediata. Vengono riportati tre esempi corrispondenti a tre diverse tempistiche di generazione ed invio della fattura a SdI:
  • e-fattura emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno dell’operazione, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano;
  • e-fattura generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi;
  • e-fattura generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e il termine ultimo di emissione.
In tutti e tre i casi viene indicato che il campo “data documento” deve essere compilato con la data dell’operazione.
Da sottolineare che la "data emissione" viene attestata, insieme all’orario di trasmissione, direttamente dal Sistema di Interscambio, dunque non è necessario che l’utente la indichi nel documento.

Fattura anticipata: quale data indicare

In risposta ad un interpello (n. 389/2019), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa il valore da riportare nel campo “data del documento” della fattura anticipata.

La questione riguardava delle prestazioni rese nel corso del mese con compenso riscosso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento. In situazioni analoghe l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile emettere una fattura immediata, anticipando il momento impositivo e indicando nel campo data, alternativamente:
  • la data della fine del mese in cui sono state rese le prestazioni oggetto di fattura, per poi trasmettere il documento allo SdI entro dodici giorni. Da sottolineare in questo caso l’IVA concorre alla liquidazione del mese indicato in fattura;
  • il primo giorno del mese successivo, facendo concorrere l’IVA alla liquidazione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, ossia al mese in cui si riceverà effettivamente il compenso. La trasmissione allo SdI deve sempre avvenire entro 12 giorni.

Fattura differita: quale data indicare

Con la circolare n. 14/E/2019 le Entrate hanno chiarito che per quanto concerne la fattura differita elettronica restano in vigore le prescrizioni contenute nel Decreto IVA. Questo significa che, se nel corso del mese sono state effettuate più operazioni, nelle fatture differite dovranno risultare le corrispondenti date di effettuazione e sarà possibile indicare una sola data.

Con specifico riferimento alle fatture elettroniche il campo data documento potrà essere valorizzato, alternativamente, con:
  • la data di predisposizione della fattura e del contestuale invio allo Sistema (“data emissione”);
  • la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese (preferibilmente la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale si riferisce il documento), anche se viene inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo;
  • l’ultimo giorno del mese, data questa rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.

Tipi di documento

Come sopra accennato, dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio il nuovo tracciato XML della fattura elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) con il quale sono state introdotte nuove tipologie di documento (codice TD), insieme ad altre novità volte a favorire l’elaborazione automatica da parte del Fisco dei dati che transitano sul Sistema di Interscambio ai fini della messa a disposizione dal 2021 di dichiarazione IVA precompilata, registri e LIPE.

Con riferimento alla fattura differita i nuovi tipi di documento da indicare nell’e-fattura sono:
  • TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a);
  • TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.p.r. n. 633/72.
Il tipo di documento TD24 caratterizza le fatture elettroniche emesse dal cedente/prestatore e riguardanti:
  • cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Il tipo di documento TD25 caratterizza le fatture elettroniche riguardanti le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.