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Fibra di Aruba in condominio? Nessun problema

03/03/2022
Fibra di Aruba in condominio? Nessun problema
PrivatiProfessionisti
Chiunque abbia mai vissuto in prima persona una riunione di condominio, ben sa quanti ostacoli possano frapporsi tra una qualsivoglia necessità e l’identificazione di una qualsivoglia risoluzione. Se la necessità è quella di portare la fibra ottica all’interno di un appartamento, pertanto, la situazione rischia di essere la medesima e il pericolo è di trovare sul pianerottolo quella moltiplicazione di interessi particolari che rendono impossibile qualsiasi accordo. Non possono però essere i capricci del vicino di casa o le pulsioni di rivalsa di un altro vicino a ostacolare una infrastruttura di interesse nazionale: è per questo motivo che l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha stilato chiare linee guida che consentono ai condomini di trovare semplici accordi sulla base di regole stabilite ad un livello superiore e tali da costringere tutti ad adeguarsi.

Quando andrai a scegliere la Fibra di Aruba, insomma, non dovrai preoccuparti di “come” o “se”: i tecnici potranno effettuare a prescindere l’installazione senza che alcun vicino di casa possa opporsi con una infuocata riunione di condominio convocata allo scopo.

Il problema del condominio andava disinnescato a monte, altrimenti i difficili investimenti nell’infrastruttura di rete sarebbero stati anestetizzati dai capricci di pochi: l’AGCOM ha fatto chiarezza e ora l’FTTH può essere realtà in tutti i condomini d’Italia.

Le linee guida

I condomini e l’Amministratore di condominio (Amministratore), ove nominato nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a consentire e, per quanto possibile, a facilitare l’accesso dell’Operatore all’interno della proprietà, ai locali tecnici e ad ogni parte comune dell’immobile per la realizzazione della cablatura” (Allegato B alla delibera n. 85/21/CONS). L’operatore deve chiaramente comunicare con congruo anticipo data e tipologia dei lavori pianificati all’Amministratore, dopodiché in sede operativa non dovranno più essere incontrati ostacoli.

Nella realizzazione dei nostri interventi, per abilitare il condominio a ricevere la fibra ottica, ci affidiamo solamente a ditte specializzate, e ogni addetto ai lavori è ben riconoscibile attraverso un tesserino identificativo. Inoltre, non è necessario indire alcuna riunione di condominio per connettere anche solo un singolo appartamento. Avere un collegamento in fibra fino a casa (FTTH) è dunque facilissimo.

Open Fiber

L’AGCOM ha previsto che il Condominio possa proporre soluzioni alternative a quelle prospettate dall’Operatore, ma sarà quest’ultimo a stabilirne la realizzabilità. Se rete FTTH deve essere, del resto, la fibra deve giocoforza arrivare fino in casa: è questo ciò che autorizza l’apposizione di un bollino verde ad etichettare la massima efficienza dell’intera infrastruttura, fino al modem.

L’articolo 3 delle linee guida esprime in modo particolare diritti e doveri dell’Operatore nei confronti del Condominio:
  1. L'Operatore, fermi restando gli obblighi […] di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e di accollarsi gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati, e garantire che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo, è tenuto ad eseguire i lavori a regola d’arte nel rispetto della normativa di settore applicabile;
  2. L’Operatore, in caso in cui l’immobile sia stato già predisposto mediante una infrastruttura dotata di cavi in fibra ottica, prima di procedere ad installare la propria, negozia in buona fede con l’Amministratore, ove previsto, o con il condomino […] l’accesso ai cavi ottici esistenti;
  3. L’Operatore ha diritto di installare la propria rete in fibra ottica in tutti i casi in cui quella esistente non soddisfa le applicabili normative tecniche o, per ragioni oggettive, non è utilizzabile;
  4. Gli Operatori rimuovono ogni risorsa di rete dall’edificio se questa non è utilizzabile oppure non è necessaria per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica agli abbonati e ripristinano a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori, nonché si accollano gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
Un aspetto importante è indicato a livello procedurale: le linee guida prevedono che non sia in alcun modo richiesta la convocazione di una assemblea di condominio per lo svolgimento dei lavori di realizzazione di infrastrutture interne ed esterne per la banda ultralarga. La fibra non può essere oggetto di contesa, insomma, ma è elevata a grado di diritto del singolo condomino.

Nessuna contesa, inoltre, può gravare sui passaggi dei cavi necessari all’infrastruttura poiché anche per questi ultimi sono previste specifiche prescrizioni:
  • Negli impianti di reti di comunicazione elettronica i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto
  • L’operatore ha il diritto di appoggiare antenne, sostegni, far passare condutture, fili, o qualsiasi altro impianto nell’immobile (per soddisfare richieste di utenza)
  • L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.
  • L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi.
I proprietari delle singole unità non soltanto hanno l’obbligo di consentire il passaggio della fibra, ma debbono altresì soddisfare tutte le richieste (“ragionevoli”) presentate dagli Operatori per facilitare il cablaggio del condominio. I lavori, va ricordato, non necessitano di alimentazioni elettriche (nessun consumo, nessuna emissione elettromagnetica); sono completamente gratuiti e non necessitano di opere manutentive; diventano asset a disposizione dell’intero condominio.

Le linee guida sono disponibili qui, utili a chiarire a vicini di casa e amministratori di condominio quale sia la normativa di riferimento a cui fare affidamento nel momento in cui si vorrà portare la banda ultralarga fin dentro il proprio appartamento. Abitare in un condominio, insomma, non è un ostacolo per poter avere la fibra a disposizione: nemmeno il vicino di casa potrà fermare l’innovazione.