Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese. Tale adempimento, già previsto per le società e le imprese individuali, era stato esteso dalla legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), per l’appunto, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, i quali avrebbero dovuto assolverlo entro il 30 giugno 2025. Un termine che, però, era stato oggetto di segnalazioni da parte del mondo professionale e imprenditoriale, che ne poneva in risalto le criticità, ulteriormente ampliate alla luce di prassi camerali difformi.
Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale di amministratori di imprese costituite in forma societaria
Prime indicazioni operative
La situazione appariva abbastanza ingarbugliata e nemmeno la circolare 12 marzo 2025, prot. n. 43836, diramata dal Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT), era riuscita a risolvere tutte le criticità generate dall’introduzione dell’obbligo, posto in capo agli
amministratori di imprese costituite in forma societaria di comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese. Tale obbligo, già previsto per le società e le imprese individuali (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, che, a sua volta, rimanda all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008), era stato esteso anche ai suddetti soggetti dalla legge di Bilancio 2025 (cfr. art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Nella specie, si tratta degli
amministratori di tutte le società, siano esse di persone o di capitali, i quali devono:
- dotarsi di un proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (rectius, domicilio digitale),
- comunicarlo al Registro delle Imprese.
Con la citata circolare 12 marzo 2025, prot. n. 43836, il MIMIT aveva fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, utili per il sistema delle Camere di Commercio, per applicare in modo corretto ed efficace le disposizioni normative introdotte, per l’appunto, dalla legge di Bilancio 2025.
Allo stesso tempo, il Dicastero si era riservato di intervenire anche in seguito, anche per
correggere le stesse
indicazioni applicative fornite alle Camere di Commercio, al fine di garantire un’attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
Criticità
Una delle criticità che permaneva - lamentata tra gli altri dal Consiglio nazionale dei commercialisti - era quella relativa al
termine per la prima comunicazione da parte delle
imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo, che nella circolare 12 marzo 2025, prot. n. 43836, era stato fissato alla data del
30 giugno 2025.
Criticità amplificata dalla
versione opposta,
fornita da Unioncamere, con nota 2 aprile 2025 (non resa pubblica), la quale forniva una lettura che prospettava come legittima la comunicazione della PEC della (sola) società (non una per ogni amministratore), cancellando, di fatto, la scadenza del 30 giugno
per le società già esistenti al 1° gennaio 2025 e consentendo loro di effettuare la comunicazione in occasione di nuove nomine o rinnovi.
Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025
Alla stregua di tutto ciò, venendo incontro al mondo delle imprese e per risolvere la situazione, il MIMIT ha diffuso la nuova circolare 25 giugno 2025, prot. n. 127654, con la quale ha disposto la
proroga del termine al 31 dicembre 2025.
Applicando a tale adempimento il principio della diligenza del buon padre di famiglia, ci sembra opportuno invitare i soggetti interessati ad adeguarsi all’obbligo per tempo, comunicando ben prima della fine del 2025 il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, così da evitare il rischio di imprevisti dell’ultimo minuto, che potrebbero renderli inadempienti.
La nuova circolare
non modifica le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata circolare 12 marzo 2025, prot. n. 43836.
Si rammenta anche che l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
A cura di Wolters Kluwer