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Split payment prorogato fino al 30 giugno 2023

Il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 30 giugno 2023 il meccanismo dello split payment alle operazioni rese nei confronti delle PA e delle società ed enti indicati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 158 del 3 luglio 2020. La decisione sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
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e-fattura: nuove specifiche tecniche rinviate al 2021

Slitta al 2021 l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 aprile 2020. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l’Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione 1.6.1 in luogo di quelle attualmente vigenti (versione 1.5), disponendone l’utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Con l’occasione, sono state aggiornate le date di validità di alcuni codici natura delle operazioni da riportate nella fattura elettronica. Modifiche anche per la data di entrata in vigore di alcuni controlli.
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Fattura elettronica e soggetti privati: recapito della fattura elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche i consumatori privati, destinatari delle fatture emesse in formato elettronico. Se il consumatore non ha indicato al proprio fornitore un indirizzo telematico cui trasmettere le fatture, queste sono messe a sua disposizione in un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e si intendono ricevute dal consumer alla data di messa a disposizione dei documenti. Il fornitore è comunque tenuto a dare al proprio cliente copia cartacea della fattura, che - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate - ha validità fiscale.
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e-fattura e copia cartacea di cortesia: quale documento rileva ai fini della detrazione IVA?

La copia cartacea di cortesia della fattura elettronica non è documento avente validità fiscale. Pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, il cessionario/committente deve essere in possesso del documento elettronico. L’esercizio del diritto alla sola presenza del documento cartaceo configura indebita detrazione dell’imposta, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.
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Fatturazione Elettronica: i codici da indicare per qualificare emittenti e operazioni

Nella predisposizione del file XML della fattura elettronica occorre prestare particolare attenzione alla corretta identificazione del regime fiscale del soggetto emittente e della natura dell’operazione che si pone in essere. Ad esempio, nel caso di cessioni di beni a un soggetto passivo francese, qualora si decida di emettere la fattura elettronica occorre riportare il codice N6 per indicare che si tratta di un’operazione soggetta al meccanismo del reverse charge. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui un’impresa renda servizi di pulizia ad una società italiana.
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Fattura elettronica: quando emettere l’autofattura spia

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto all’emissione della “autofattura spia” e al versamento dell’imposta, per evitare l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta non versata. Nel file XML da trasmettere al Sistema di Intercambio, nel campo “Tipo Documento” deve essere riportato il codice TD20, avendo inoltre cura di riportare nella sezione “Dati del cedente/prestatore” i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, e nella sezione “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento. La sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata, utilizzando il codice CC (cessionario/committente).
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