Introdotto dal decreto Cura Italia all’epoca della pandemia da COVID-19, il Portale dei Depositi Penali (PDP) consente agli avvocati di depositare in modalità telematica memorie, documenti, richieste e istanze, segnando così una tappa importante nell’iter di digitalizzazione del processo penale. L’ultimo intervento normativo di rilievo è rappresentato dal decreto n. 206/2025, che ha modificato il regolamento del processo penale telematico contenuto nel decreto n. 217/2023, per ritoccare il calendario della transizione digitale, specificando i casi in cui, per alcuni tipi di atti e procedimenti, è ancora possibile depositare gli atti con modalità non telematiche (PEC e cartaceo).
Soggetti abilitati interni ed esterni
Si premette che nell’ambito della disciplina del
processo penale telematico si distingue tra:
- soggetti abilitati interni: magistrati, cancellieri e Procuratore generale;
- soggetti abilitati esterni: sono avvocati, consulenti e soggetti non appartenenti all’Amministrazione della Giustizia o alla Procura Generale.
Deposito telematico degli atti e Portale dei Depositi Penali: l’evoluzione normativa
La disciplina del deposito telematico degli atti penali è alquanto articolata.
1) Il debutto del Portale dei Depositi Penali (PDP) nel mondo del processo penale risale all’epoca della pandemia da COVID-19, grazie al cosiddetto
decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020): l’art. 83, comma 12-quater, riconosceva per un
breve lasso di tempo la possibilità di depositare in modalità telematica, nel processo penale, memorie, documenti, richieste e istanze previste dall’art. 415-bis, terzo comma, c.p.p., segnando una novità di grande rilievo.
2) Il deposito telematico tramite PDP fu poi
prorogato dal successivo
decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ne
ampliò la portata a denunce, querele, opposizioni all’archiviazione e rinunce o revoche del mandato.
3) Dopo la pandemia, il PDP continuò in via
sperimentale fino alla
riforma Cartabia, che introdusse ufficialmente nel processo penale il deposito telematico e il fascicolo informatico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.).
4) È poi giunto il
decreto Giustizia del 4 luglio 2023 (G.U. 5 luglio 2023, n. 155), il quale stabiliva che, a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, il
PDP divenisse canale esclusivo di deposito (telematico) di ben 103 atti (ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 150/2022, con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero), creando alcune difficoltà di coordinamento normativo con quanto previsto dall’art. 87, comma 6-ter, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che si limitava a stabilire che, “
con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis”).
5) A corredo di tale atto c’è stato il
provvedimento DGSIA (Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati)
dell’11 luglio 2023, contenente le
specifiche tecniche relative ai depositi nel Portale.
6) Il successivo
decreto Giustizia 18 luglio 2023 ha reso
facoltativo il deposito tramite portale di tutti i 103 atti elencati dal precedente provvedimento, trasformandone la statuizione in una
fase di sperimentazione.
| N.B.: Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione, con la sent. 26 settembre 2023, n. 43976, a cui si deve l’introduzione del cosiddetto regime a triplo binario per il deposito degli atti penali (cartaceo, PEC, PDP). |
7) A riordinare la materia è intervenuto il
decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (in vigore dal 14 gennaio 2024), contenente uno specifico
regolamento tecnico, riguardante “
il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto”: tale decreto ha
unificato le regole tecniche per i processi civili e penali telematici, introducendo norme che, di fatto, scandiscono i tempi della transizione dell’informatizzazione degli Uffici giudiziari secondo principi di
gradualità.
8) Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dal regolamento di cui al
D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (che ha stabilito
“nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3”).
9) L’ultimo intervento in ordine di tempo è rappresentato dal
D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che ha modificato alcune norme in materia di processo penale telematico del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, e ha
aggiornato le scadenze del calendario relativo al deposito degli atti penali, permettendo un
doppio binario fra deposito cartaceo e/o PEC e quello telematico.
| N.B.: Le norme contenute in tali decreti mettono sullo stesso piano il deposito degli atti penali realizzato a mezzo PEC e il deposito cartaceo, considerando come deposito telematico esclusivamente quello che viene realizzato a mezzo del PDP o del sistema chiamato APP per gli abilitati interni. |
Deposito telematico degli atti penali: il calendario della transizione digitale
Il decreto del Ministero della giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025), è intervenuto sul precedente D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, rispondendo alla necessità di
ridefinire:
- l’individuazione degli Uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione,
- i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale, mediante la rimodulazione dei termini che, altrimenti, sarebbero scattati dal 1° gennaio 2026.
Per tale motivo, il D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, modifica in modo “chirurgico” solo le norme relative alle scadenze del calendario fissato per la transizione digitale del processo penale, indicando in modo specifico, per alcuni tipi di atti e procedimenti, i
casi in cui è ancora ammesso il deposito con modalità non telematiche.
In particolare, quindi, il D.M. n. 206/2025 ha fatto
slittare la data del 1° gennaio 2026, nell’intento di una sorta di accompagnamento
soft verso la piena operatività del processo telematico, così da dare più tempo agli Uffici (e agli operatori) per adeguarsi ed evitare eventuale
stress portato dal nuovo sistema.
Attualmente, pertanto, la disciplina del deposito degli atti penali che risulta dalle disposizioni del D.M. n. 217/2023, come modificate dal D.M. n. 206/2025, prevede di
distribuire l’obbligo dell’utilizzo del PDP in un arco di tempo di circa due anni, come sintetizzato nella tabella che segue.
| Dal 1° gennaio 2025 |
Obbligo del deposito tramite PDP per tutti gli atti destinati alla Procura e al Tribunale (dibattimento e GIP), esclusi i documenti, le richieste e le memorie di cui al libro IV del codice di procedura penale e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, oltre che gli atti di cui al libro VI, titoli I, III e IV c.p.p. |
| Dal 1° aprile 2025 |
Estensione dell’obbligo di utilizzare il PDP ai procedimenti con rito alternativo (abbreviato, immediato e direttissima) |
| Dal 1° aprile 2026 |
Obbligo di deposito tramite PDP per le impugnazioni in materia di misure cautelari (personali e reali) e di sequestro probatorio (fino al 31 marzo 2026, per tali atti era consentito il deposito cartaceo per gli abilitati interni, mentre per gli avvocati c’era la possibilità di effettuare il deposito sia con modalità cartacee sia a mezzo PEC) |
| Fino al 30 giugno 2026 |
I soggetti abilitati interni possono effettuare il deposito cartaceo di documenti e richieste riferiti a intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti |
| Fino al 31 dicembre 2026 |
(Uffici Gdp e Uffici di secondo grado) I soggetti abilitati esterni possono effettuare il deposito cartaceo o a mezzo PEC di atti, documenti, richieste e memorie presso gli Uffici giudiziari del Giudice di Pace, Corte d’appello e Procura Generale presso la Corte d’appello |
| Fino al 31 dicembre 2026 |
(Fase di collaudo e attestazione di funzionalità) Fino alla fine dell’anno, è prevista una fase di collaudo, che permette ai soggetti sia interni, sia esterni il deposito telematico degli atti relativi ai seguenti Uffici giudiziari: Giudice di Pace, Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza, Corte d’appello, Procura Generale presso la Corte d’appello, Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione |
| Dal 1° gennaio 2027 |
Obbligo, per i soggetti sia interni, sia esterni, del deposito esclusivamente con modalità telematiche degli atti relativi ai seguenti Uffici: Giudice di Pace, Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza, Corte d’appello, Procura Generale presso la Corte d’appello, Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione (riguarderà anche i procedimenti di prevenzione, nonché quelli relativi all’esecuzione e ai rapporti con le autorità giudiziarie straniere) |
Come accedere al Portale Deposito atti Penali (PDP)
Il Portale Deposito atti Penali (PDP) rientra tra i Servizi telematici resi disponibili in
area riservata dal Ministero della giustizia: il PDP consente, per l’appunto, il deposito con modalità telematica degli atti penali.
In concreto, l’area riservata per l’accesso al PDP si trova nella
pagina dedicata al Portale dei Servizi telematici, raggiungibile al seguente
link:
http://pst.giustizia.it/PST/.
Vi
possono accedere esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE), gestito dal Ministero della giustizia: in concreto, infatti, l’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con
ruolo di avvocato, praticante abilitato, nonché di avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato.
Il Registro contiene i dati identificativi, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, tra i quali i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge.
A cura di Wolters Kluwer